ART. 18 L. 300/1970. - Reintegrazione nel posto di lavoro.
... il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ... o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
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Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300) afferma che il licenziamento è valido solo se avviene per giusta causa o giustificato motivo. In caso contrario il lavoratore ha diritto ad essere riammesso nel suo posto di lavoro.
Vista la grave crisi economica che in questo momento sta colpendo l’Europa e in particolare l’Italia, i nostri politici hanno presentato all’Unione Europea una serie di proposte tra cui una delle più importanti è proprio quella riguardante le nuove regole sui licenziamenti che, dovrebbero avvenire solo per motivi economici e, naturalmente, per i contratti a tempo indeterminato.
Il governo sostiene che le modifiche all'art. 18 porteranno più occupazione in quanto, avere la possibilità di licenziare darebbe una maggiore opportunità di assunzione; pensiero che, invece, i sindacati contestano assolutamente e dichiarano si tratti di un attacco ai diritti dei lavoratori e, per questo motivo, sono pronti a scendere in piazza e proclamare uno sciopero generale.
COME FINIRA’?????????
Giordana Ciccolo
Chiara Terzi
2 A
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